CON LA RIFORMA DELL'  INAIL (DECRETO LEGISLATIVO N. 38/2000 IN G.U. N. 50 DEL 1 MARZO 2000) ENTRANO NELLA LEGISLAZIONE L'INFORTUNIO IN ITINERE E IL DANNO BIOLOGICO

 

 

 

INFORTUNIO IN ITINERE

 

 

Ecco la norma dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 38/2000 che introduce il riconoscimento dell'infortunio in itinere, aggiungendo il comma 3 all' articolo 210 del DPR 1124/1965 e successive modificazioni e integrazioni.

 

 

"Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni accorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e , qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purchè necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'uso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni ; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida".

 

 

Prima  di questa norma l'infortunio in intinere veniva riconosciuto solo per via giurisprudenziale, attraverso i concetti di occasione di lavoro, rischio generico, specifico e generico aggravato, che delucidiamo di seguito brevemente.

 

·        Occasione di lavoro

 

Sussiste allorchè vi sia un nesso causa-effetto tra lavoro e infortunio. In questo senso un evento può essere qualificato come infortunio sul lavoro anche se non si è verificato nell'ambiente di lavoro o in orario di lavoro.

 

 

 

 

·        Rischio generico e specifico

 

Si chiama "generico" il rischio gravante su  una qualsiasi persona. E' invece definito "specifico" il rischio gravante esclusivamente sul lavoratore in ragione dell'attività da lui svolta.

 

 

 

·        Rischio generico aggravato da motivi di lavoro

 

Il rischio generico si trasforma in "generico aggravato" (dal lavoro) se affrontato per finalità lavorative

 

 

Alla luce di tali definizioni di origine giurisprudenziale, l'infortunio in itinere viene a costituire "la figura più importante del rischio generico aggravato". Pertanto, secondo l'indirizzo tradizionale, qualora al rischio generico che incombe su qualsiasi persona si aggiunga un qualcosa di più che lo trasformi in rischio generico aggravato o in rischio specifico, l'infortunio in itinere è indennizzabile. Secondo orientamenti più recenti allorchè il tragitto del lavoratore sia finalizzato al raggiungimento del luogo di lavoro e viceversa, l'infortunio in itinere viene sempre o quasi riconosciuto.

 

 

DANNO BIOLOGICO

 

Ecco la definizione di danno biologico introdotta dall'articolo 13 comma 1del decreto legislativo n. 38/2000 :

 

"1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico-legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato."

 

 

Prima di questa norma il danno biologico non rientrava nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Infatti le indennità previste dal  DPR n. 1124/1965 erano riferite esclusivamente ai riflessi che la menomazione derivante da infortunio o malattia professionale aveva sull'attitudine al lavoro, lasciando da parte le ricadute che la stessa menomazione aveva sulla vita anche privata del lavoratore. Sotto tale profilo, il lavoratore poteva chiedere il risarcimento del danno biologico non quale danno differenziale (scarto tra riflessi della menomazione sull'attitudine al lavoro e riflessi sugli altri ambiti di vita) bensì in modo autonomo.

 

Lo stesso articolo 13 del decreto legislativo n. 38/2000 stabilisce che le  menomazioni devono essere valutate in base ad apposite tabelle di indennizzo le quali dovranno essere approvate con decreto del ministro del lavoro di concerto con il ministro del tesoro, a seguito di delibera del consiglio di amministrazione dell'  I.N.A.I.L. A partire dalla data di entrata in vigore  di tale decreto si applicherà il nuovo sistema di indennizzo.